Reclami, Ricorsi e conciliazioni
Qualora le aspettative del cliente siano state disattese e l’intervento del personale della Società non sia stato utile per superare i motivi di insoddisfazione, il cliente può presentare un reclamo attraverso le seguenti modalità:
- per posta (anche per raccomandata) al seguente indirizzo:
Crédit Agricole Leasing Italia srl c/o Crédit Agricole Italia S.p.A Servizio Reclami - Via Università, 1 43121 Parma - a mezzo fax (0521/531918)
- per posta elettronica all’indirizzo reclami@ca-leasing.it o per posta certificata direzionegenerale-calit@actaliscertymail.it
I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
É importante indicare nel reclamo i seguenti contenuti:
- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero identificativo del contratto di leasing;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara dei motivi per i quali il cliente si ritiene insoddisfatto;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.
L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo.
La Società risponderà al cliente entro:
- 60 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di reclami inerenti operazioni e servizi bancari;
- 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, per quanto di competenza della Banca, in caso di reclami aventi ad oggetto l’attività di intermediazione assicurativa.
Qualora la risposta del reclamo fornita sia insoddisfacente o la stessa non sia pervenuta entro i termini previsti, prima di rivolgersi al Giudice, il cliente può ricorrere ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
Autorità | Requisiti per poter ricorrere ai sistemi di | Sito internet |
Arbitro Bancario Finanziario |
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per la Vigilanza sulle Assicurazioni |
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Inoltre, in caso di mediazione civile di cui all’art.5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il cliente può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario oppure, previo accordo delle parti, presso organismi di mediazione diversi, purché iscritti nell'apposito Registro del Ministero di Giustizia e specializzati in materia bancaria/finanziaria.
DOCUMENTAZIONE
- Arbitro Bancario Finanziario – Guida pratica
- Organismo per la conciliazione bancaria – Regolamento di procedura per la mediazione
- Organismo per la conciliazione bancaria – Regolamento del procedimento di arbitrato
RENDICONTAZIONE RECLAMI
- 2023-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2022-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2021-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2020-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2019-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2018-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2017-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2016-Rendiconto attività di gestione dei reclami
- 2015-Rendiconto attività di gestione dei reclami