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Reclami, Ricorsi e conciliazioni

Qualora le aspettative del cliente siano state disattese e l’intervento del personale della Società non sia stato utile per superare i motivi di insoddisfazione, il cliente può presentare un reclamo attraverso le seguenti modalità:

  • per posta (anche per raccomandata) al seguente indirizzo:
    Crédit Agricole Leasing Italia srl c/o Crédit Agricole Italia S.p.A Servizio Reclami - Via Università, 1 43121 Parma
  • a mezzo fax (0521/531918)
  • per posta elettronica all’indirizzo reclami@ca-leasing.it o per posta certificata direzionegenerale-calit@actaliscertymail.it

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

É importante indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

  • dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
  • numero identificativo del contratto di leasing;
  • recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
  • una descrizione chiara dei motivi per i quali il cliente si ritiene insoddisfatto;
  • eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo.

La Società risponderà al cliente entro:

  • 60 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di reclami inerenti operazioni e servizi bancari;
  • 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, per quanto di competenza della Banca, in caso di reclami aventi ad oggetto l’attività di intermediazione assicurativa.

Qualora la risposta del reclamo fornita sia insoddisfacente o la stessa non sia pervenuta entro i termini previsti, prima di rivolgersi al Giudice, il cliente può ricorrere ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Autorità

Requisiti per poter ricorrere ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie

Sito internet

Arbitro Bancario Finanziario
(ABF)

  1. la controversia deve riguardare operazioni e servizi bancari e finanziari;
  2. la contestazione è riferita ad operatività posteriore al 1° gennaio 2009;
  3. l’importo richiesto è fino a € 100.000, nel caso di richieste di denaro;
  4. non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

www.arbitrobancariofinanziario.it

per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS)

  1. la controversia deve riguardare l’attività di intermediazione assicurativa;
  2. con riferimento ai medesimi fatti della controversia, sia già stato presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 45 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

www.ivass.it

Inoltre, in caso di mediazione civile di cui all’art.5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il cliente può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario oppure, previo accordo delle parti, presso organismi di mediazione diversi, purché iscritti nell'apposito Registro del Ministero di Giustizia e specializzati in materia bancaria/finanziaria.

DOCUMENTAZIONE

RENDICONTAZIONE RECLAMI